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Tari (dal 2015)

Si riporta l’art. 23 del vigente regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui rifiuti:

Obbligo di dichiarazione

 I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:

a) L’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;

b) La sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni, con esclusione di quelle eventualmente disposte dall’Amministrazione da concedersi in riferimento ai propri dati anagrafici;

c) Il modificarsi delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

a) Per le utenze domestiche dall’intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall’occupante a qualsiasi titolo;

b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che in esse si svolge;

c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Modulistica collegata

Ultima modifica: 20 Gennaio 2024 alle 12:24
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