Comune di Orco Feglino - portale istituzionale

FAQ

Acquisita la CNS posso utilizzare da subito il portale GisMasterWeb?

Al primo utilizzo del portale GisMasterWeb occore installare il software necessario.
Nel caso di Smart Card, è necessario disporre degli appositi driver forniti con il dispositivo o scaricarli dal sito dell’Ente certificatore ed installarli.
Nel caso di chiavetta USB, dovrebbe essere disponibile nel sistema una nuova memoria di massa (da “Risorse del computer”) e dovrebbe essere visualizzato automaticamente
il menù iniziale del dispositivo (in caso contrario, dalle “Risorse del computer”, individuare l’unità relativa al dispositivo ed eseguire il programma “autorun”).
Per maggiori dettagli consultare il manuale Istruzioni CNS.

Chi può rivolgersi allo sportello unico?

L’imprenditore, o chi intende diventarlo, per l’attivazione e l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi. Sono attività produttive le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni. Per servizio si intende qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.

Chi può presentare l’istanza online?

L’istanza può essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto persona fisica titolare della ditta individuale, o da un procuratore appositamente conferito tramite procura speciale.

Chi può presentare l’istanza online?

L’istanza può essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore appositamente conferito tramite procura speciale.

Come faccio a generare e trasmettere l’istanza allo Sportello Unico?

Per poter generare e trasmettere l’istanza allo Sportello Unico occorre che questa risulti completa. Si consiglia di far riferimento alla sezione Istruzioni alle voci “Guida alla compilazione” e “Invio allo Sportello Unico”.

Come faccio a generare i pdf dell’istanza online?

Alla fine di ciascuna parte dell’istanza online, se obbligatoria, è richiesta la generazione del documento pdf. Si consiglia di far riferimento alla sezione Istruzioni alla voce “Generazione pdf ed inserimento nell’istanza”.

Come faccio a recuperare le credenziali di accesso per autenticazione da profilo registrato?

Per procedere al recupero delle credenziali di accesso per autenticazione da profilo registrato occorre:

  • qualora si disponga di CNS (o CRS o TS/CNS) o SPID o CIE, accedere al portale mediante tale dispositivo e modificare utente e password dalla sezione La mia scrivania > Il mio profilo,
  • dalla sezione Autenticazione con username e password, è possibile procedere con il ripristino tramite la voce “Password dimenticata?” posizionata sotto il pulsante “ENTRA”

Come faccio a visualizzare la ricevuta di avvenuta consegna?

Si consiglia di far riferimento alla sezione Istruzioni alla voce “Assolvimento imposta di bollo”.

Come faccio ad inserire allegati all’istanza online?

Si consiglia di far riferimento alla sezione Istruzioni alla voce “Inserimento allegati”.

Come posso associare un pagamento pagoPA ad un’istanza in corso di compilazione?

Si consiglia di far riferimento alla sezione Istruzioni alla voce “Pagamenti PagoPA”.

Come posso generare il pdf ed inserirlo correttamente all’istanza?

Consulta la guida in versione pdf.

Come posso presentare un’integrazione ad un’istanza presentata?

Si consiglia di far riferimento alla sezione Istruzioni alla voce “Gestione integrazioni”.

Come posso presentare un’istanza collegata ad un’istanza presentata?

Si consiglia di far riferimento alla sezione Istruzioni alla voce “Gestione pratiche collegate”.

Come posso produrre documenti di formato e dimensione coerente?

I formati consigliati per la generazione dei documenti sono:

  • PDF-A per la stesura di documenti contenenti testo ed immagini (es. relazioni);
  • DWF per la creazione di elaborati grafici (es. planimetrie);
  • JPG per la produzione di eventuali immagini (es. foto).

Per quanto attiene le scansioni la risoluzione ideale da utilizzare è pari a 100 dpi.

Per le fotografie non è buona prassi utilizzare il file originale derivante dal dispositivo utilizzato, fotocamera o smartphone, ma è fortemente consigliato ridurne opportunamente la risoluzione.

Per ottimizzare la firma digitale dei documenti da allegare, si consiglia di creare una cartella sul PC al momento di iniziare la compilazione, inserirvi tutta la documentazione relativa alla pratica, e successivamente tramite alcuni software, come ad esempio File Protector (gratuito) o Dike (nelle ultime versioni), firmare tutti i file presenti in un’unico step digitando il pin una volta sola. Procedendo in questo modo sicuramente è possibile riscontrare un notevole risparmio di tempo soprattutto in quei casi in cui il numero di documenti che compongono una singola pratica è elevato.

Per facilitare le ottimizzazioni indicate è possibile utilizzare i seguenti programmi gratuiti:

  • PdfCreator: per la creazione di documenti pdf/pdf-A con risoluzione ottimizzata;
  • Gimp: per la gestione di immagini con dimensione ottimizzata;
  • FileProtector: per la firma massiva dei documenti.

Come posso velocizzare la compilazione di un’istanza online?

Per velocizzare la compilazione di un’istanza online è possibile popolare all’interno della scrivania le sezioni relative ai Contatti (che si divide in Clienti, Professionisti, Imprese)

Così facendo, successivamente alla selezione del modello da compilare, nella sezione di precaricamento dati è possibile selezionare il proprio profilo o quello di un proprio contatto per ottenere la compilazione automatica dei dati di richiedente ed intestatario.

Successivamente ove richiesto l’inserimento di un professionista e/o di un’impresa, iniziando ad editare il campo cognome per il professionista o ragione sociale per l’impresa, viene visualizzata una tendina in cui scegliere l’anagrafica caricata nel proprio archivio di professionisti o imprese.

Come si adempie al pagamento dell’imposta di bollo per un’istanza telematica?

Come si ottiene la CNS?

Per richiedere una Carta Nazionale dei Servizi con funzioni di Firma Digitale è necessario recarsi presso la propria Camera di Commercio.

Il richiedente dovrà presentarsi di persona, munito di un documento di riconoscimento valido ed in possesso di un indirizzo e-mail valido.
Soddisfatti questi requisiti gli verrà consegnato il certificato / kit di firma.

Come si ottiene la firma digitale?

Per richiedere la firma digitale è necessario avere compiuto 18 anni, essere in possesso di codice fiscale e di carta di identità validi.

Soddisfatti tali requisiti, è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati (art. 29, comma 1 D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 e specificato nel D.P.C.M. 30 marzo 2009 ) autorizzati dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), soggetti pubblici e privati, che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere tale attività e che garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.

Le Camere di Commercio, in quanto Pubbliche Amministrazioni, rilasciano la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con servizio di firma digitale.

Il richiedente dovrà presentarsi di persona, munito di un documento di riconoscimento valido ed in possesso di un indirizzo e-mail valido. Soddisfatti questi requisiti gli verrà consegnato il certificato / kit di firma.

Come si ottiene la PEC?

Per richiedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) è necessario rivolgersi a uno dei gestori accreditati, iscritti in un apposito elenco pubblico pubblicato sul sito dell’AgID.

I gestori accreditati più frequentemente utilizzati sono:

  • Aruba PEC: offre alcune delle soluzioni più economiche per la posta certificata.
  • Poste Italiane: offre diverse soluzioni adatte sia agli utenti privati che alle aziende.
  • LegalMail: è un servizio orientato prevalentemente a un’utenza di professionisti.

Come si predispone la Procura speciale/Delega?

Si consiglia di far riferimento alla sezione Istruzioni alla voce “Compilazione procura speciale/delega”.

Cos’è ComUnica StarWeb?

E’ un servizio online per la compilazione della Comunicazione Unica tramite il quale è possibile ottemperare agli obblighi di legge nei confronti di Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane (ove la normativa regionale lo consenta), INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate e SUAP, riferendosi ad un solo destinatario che si fa carico di trasmettere a ciascun Ente le informazioni di propria competenza.

Per maggiori dettagli consultare la guida ComunicaStarweb.

Cos’è il certificato di autenticazione?

Il certificato di autenticazione viene rilasciato da un ente certificatore autorizzato ed ha lo scopo sia di far effettuare l’accesso ai siti web che richiedono un riconoscimento certo, sia di firmare messaggi di posta elettronica a garanzia dell’identità del mittente.

A questo certificato, al momento del rilascio, viene associato un indirizzo di posta elettronica in modo univoco, quindi il certificato potrà essere usato solo con quell’indirizzo.

Il certificato può essere presente all’interno del dispositivo di firma (Smart Card o token USB).

Cos’è il certificato di sottoscrizione?

Il certificato di sottoscrizione viene rilasciato da un ente certificatore autorizzato e rappresenta un insieme di informazioni (dati relativi all’ente certificatore che lo ha emesso, validità, dati che permettono di individuarne il titolare come
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale) atte a definire con certezza la corrispondenza tra il nome del soggetto certificato e la sua chiave pubblica.

Lo scopo di questo certificato è di dare il valore della "forma scritta" ai documenti informatici, firmando quindi i file.

Un certificato di sottoscrizione è presente all’interno di un dispositivo (Smart Card o token USB).

Cos’è il certificato digitale?

Il certificato digitale, contenuto all’interno della CNS, è l’equivalente elettronico di un documento d’identità (come il passaporto o la carta d’identità) e
identifica in maniera digitale una persona fisica o un’entità. Viene emesso da un’apposita Autorità di certificazione (Certification Authority – CA) riconosciuta
secondo standard internazionali, la quale garantisce la validità delle informazioni riportate nel certificato. Come i documenti cartacei, anche il certificato digitale
ha una validità temporale al di fuori della quale risulterà scaduto.

Cos’è il domicilio elettronico o digitale?

Il domicilio elettronico, o domicilio digitale, è stato introdotto dall’art. 3-bis del L. 25 agosto 1991 n. 287 , che cita:

  1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale.
  2. L’indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

Pertanto il cittadino può richiedere, qualora possieda un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), di comunicare con la Pubblica Amministrazione esclusivamente attraverso tale indirizzo definito domicilio digitale.

Per i professionisti e le imprese invece è obbligatorio possedere un proprio indirizzo di PEC come citato nel comma 4 del medesimo articolo:

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L’utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In fase di compilazione istanza sarà quindi obbligatorio l’inserimento di un indirizzo di PEC, definito come domicilio digitale, al quale la Pubblica Amministrazione competente farà esclusivo riferimento per le eventuali comunicazioni inerenti l’istanza stessa.

Cos’è il modello unico fotovoltaico?

Il modello unico fotovoltaico è un modello, previsto dall’art. 7bis D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 comma 1, da utilizzarsi per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, che rispettano tutte le seguenti caratteristiche:

  1. realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
  2. avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
  3. aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
  4. per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso al regime dello Scambio sul Posto;
  5. realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all’art. 7bis D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 comma 5;
  6. assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

Tale modello dovrà essere compilato in due fasi: la prima parte va compilata prima dell’inizio dei lavori e la seconda al termine della messa in esercizio dell’impianto.

La compilazione e l’inoltro del modello devono avvenire online, mediante un’apposita interfaccia web resa disponibile dal Gestore di Rete, il quale avrà il compito di fornire tutti i dati al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ed al Comune.

Cos’è il PDF/A?

Il PDF/A è uno standard internazionale (ISO19005), sottoinsieme dello standard PDF, appositamente pensato per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici.

Garantisce che il documento sia visualizzabile sempre allo stesso modo, anche a distanza di tempo e con programmi software diversi.

Cos’è la CNS?

La Carta Nazionale dei Serivizi (CNS) è uno strumento con la finalità di identificare in rete il titolare della carta
e che consente la fruizione dei servizi delle amministrazioni pubbliche.

La CNS contiene un certificato di autenticazione rilasciato dai certificatori accreditati.

La CNS può essere emessa da tutte le pubbliche amministrazioni su richiesta del cittadino.

Tutte le PP. AA. che erogano servizi in rete devono garantirne l’accesso ai titolari di CNS.

Cos’è la Comunicazione Unica?

La Comunicazione Unica è una comunicazione telematica al Registro Imprese, contenente tutte le informazioni fiscali, previdenziali e assicurative, con la quale è possibile espletare tutti gli adempimenti per aprire un’impresa.

La Comunicazione Unica vale per le dichiarazioni previste da Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, Albo Artigiani, Ministero del Lavoro, nei casi di inizio attività d’impresa, successive modifiche ed eventuale cessazione.

Prevede la suddivisione degli adempimenti in sei tipologie:

  1. "Nuova impresa con immediato inizio attività economica";
  2. "Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica";
  3. "Inizio attività" per impresa, sia individuale che società, già iscritta al Registro Imprese;
  4. "Variazione" dati Registro Imprese, Albo Imprese Artigiane, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL,SUAP;
  5. "Cessazione" attività;
  6. "Cancellazione dal Registro Imprese".

La Comunicazione Unica può essere presentata direttamente dal legale rappresentante dell’impresa oppure da un intermediario in possesso di:

  • firma digitale prodotta tramite certificato qualificato ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
  • credenziali utente "Telemaco" per spedire pratiche telematiche al Registro delle Imprese;
  • indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa.

Per maggiori dettagli consultare la guida ComunicaStarweb.

Cos’è la CRS?

La Carta Regionale dei Servizi (CRS) è uno strumento ad uso strettamente personale del cittadino che può svolgere funzioni di:

  • Carta Nazionale dei Servizi;
  • Tessera Sanitaria Nazionale;
  • Tesserino del Codice Fiscale;
  • Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) per l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea;
  • Certificato di autenticazione nei servizi centrali, regionali e locali;
  • Certificato di firma digitale.

La CRS rappresenta l’equivalente della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), permette quindi l’accesso ai servizi telematici messi a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni.

La presenza di un microchip garantisce il riconoscimento sicuro e tutela la privacy.

Inoltre la CRS integra la funzionalità di Firma Elettronica come previsto dall’ Art. 21 D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 .

Cos’è la firma digitale?

La firma digitale è definita dall’art. 1 comma 1 lett. s) del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come:

un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrita’ di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

ovvero è l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale.

La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento: tramite l’apposizione della firma digitale, infatti, è possibile sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l’inalterabilità delle informazioni in esso contenute.

Cos’è la firma elettronica avanzata?

La firma elettronica avanzata è definita dall’art. 1 comma 1 lett. q-bis) del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come:

l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo’ conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

ovvero è un tipo di firma elettronica più forte rispetto alla firma elettronica semplice in quanto consente di identificare il firmatario, collegarlo univocamente al documento firmato e di rilevare se i dati sono stati modificati successivamente all’apposizione della firma elettronica avanzata.

Cos’è la firma elettronica qualificata?

La firma elettronica qualificata è definita dall’art. 1 comma 1 lett. r) del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come:

firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

ovvero è un tipo di firma elettronica sicura, che esaudisce le richieste della Direttiva Europea 1999/93/CE, aggiungendo oltre la capacità di identificare univocamente il firmatario, l’utilizzo di un certificato qualificato e di un dispositivo sicuro di firma capace di proteggere efficacemente la segretezza della chiave privata.

Cos’è la firma elettronica?

La firma elettronica è definita dall’art. 1 comma 1 lett. q) del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 come:

l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

ovvero l’equivalente elettronico della firma autografa.

E’ la forma più debole di firma in ambito informatico, a cui fanno seguito la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata e la firma digitale.

Cos’è la PEC?

La posta elettronica certificata (PEC) è una tipologia particolare di posta elettronica, disciplinata dalla legge italiana, che permette di dare a un messaggio
di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ripudio.

Anche il contenuto può essere certificato e firmato elettronicamente oppure criptato garantendo quindi anche autenticazione, integrità dei dati e confidenzialità.

Cos’è la SCIA condizionata?

Quando l’attività soggetta a SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta le relative istanze allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio degli atti di assenso, che è comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

Cos’è la SCIA unica?

È la SCIA che comprende le altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per lo svolgimento di un’attività soggetta a segnalazione (art. 19-bis, comma 2, legge n. 241 del 1990).

Cos’è la TS-CNS?

La Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) è uno strumento ad uso strettamente personale del cittadino che può svolgere funzioni di:

  • Tessera Sanitaria Nazionale;
  • Tesserino del Codice Fiscale;
  • Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) per l’assistenza sanitaria nell’Unione Europea;
  • Certificato di autenticazione nei servizi centrali, regionali e locali;
  • Certificato di firma digitale.

La TS-CNS rappresenta l’evoluzione tecnologica della Tessera Sanitaria (TS) in quanto, oltre ai servizi sanitari normalmente offerti dalla tessera sanitaria nazionale, permette
l’accesso ai servizi telematici messi a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni.

L’elemento innovativo rispetto alla classica Tessera Sanitaria è la presenza di un microchip che garantisce il riconoscimento sicuro e la tutela la privacy.

Il certificato di autenticazione contenuto nella TS-CNS ha una validità di 6 anni, ad esclusione del caso in cui la tessera sanitaria abbia una validità inferiore.

Inoltre la TS-CNS è predisposta per l’inserimento gratuito di un certificato che ne integra la funzionalità di Firma Digitale, la cui validità è pari a 3 anni dal momento del rilascio.

Cos’è lo SPID?

Il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) è un sistema di identificazione dei cittadini italiani prevista per l’accesso a servizi online della pubblica amministrazione e dei privati.

E’ costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali
e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.

Oltre lo SPID, le pubbliche amministrazioni potranno consentire l’accesso in rete ai propri servizi, anche mediante carta nazionale dei servizi (CNS) e carta d’identità elettronica.

Il termine entro il quale la disposizione entrerà in vigore sarà stabilito con il decreto attuativo il cui schema è già stato rilasciato dall’Unità di missione per l’Agenda Digitale ed è stato avviato l’iter di approvazione/emanazione. L’operatività del sistema SPID è una delle priorità indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per l’anno 2015.

Dove si indica la presenza della #PrspDel#?

La discriminante per la necessità o meno della in fase di compilazione è il confronto tra il codice fiscale dell’intestatario dell’istanza con il codice fiscale dell’utente autenticato nel portale: se corrispondono non è necessario provvedere alla compilazione, altrimenti in modo automatico, eseguendo il convalida successivo al quadro allegati, viene segnalata la necessità di provvedere alla compilazione del sottomodello di riferimento (0070 – Procura speciale / Delega) nel quadro stesso.

L’unica eccezione è riservata al modello di integrazioni (0734 – Comunicazione a seguito di richiesta integrazioni) nel quale è data facoltà all’utente che presenta l’istanza di scegliere se presentare o meno la nella sezione dichiara al paragrafo "3. Procura speciale / Delega".

Qual’è la differenza tra firma elettronica e firma digitale?

La firma elettronica è legalmente riconosciuta ma, nonostante il certificato presente nella CNS sia emesso da un’ente certificatore che rispetta le specifiche norme di legge sulla sicurezza della emissione e gestione dei certificati, in caso di contestazione, la valenza probatoria è stabilita in sede di giudizio a discrezione del Giudice.

La firma digitale è non ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l’identità del titolare.

Con il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 la firma apposta con CRS/CNS o con TS/CNS diventa elettronica avanzata ed assume nei rapporti fra cittadino e Pubblica Amministrazione un valore sostanzialmente paragonabile alla firma digitale.

Qual’è la differenza tra firma PADES e firma CADES?

Una firma digitale può essere apposta in due diverse modalità: CAdES e PAdES. La differenza consiste nel modo in cui il documento firmato viene associato a quello originale.

Firma CAdES

Nel caso di firma digitale in modalità CAdES, il documento originale e quello firmato vengono inseriti in una busta, ovvero un nuovo file con estensione .p7m.

Tutti i file firmati digitalmente in questa modalità hanno una seconda estensione .p7m.

  • Vantaggi: è possibile firmare qualsiasi tipo di documento e possono essere apposte più firme su uno stesso documento.
  • Svantaggi: per visualizzare un documento firmato è necessario un software specifico (es. DiKe, Aruba Sign, FileProtector, …).

Firma PAdES

Nel caso di firma digitale in modalià PAdES, il documento firmato viene inglobato in quello originale.

Tutti i file firmati digitalmente in questa modalità mantengono l’estensione originale .pdf.

  • Vantaggi: per visualizzazione un documento firmato è utilizzabile un qualsiasi reader (es. Adobe) di pdf.
  • Svantaggi: è possibile firmare solo documenti pdf.

Quale validità ha un documento sottoscritto con firma elettronica?

La validità della sottoscrizione di un documento con firma elettronica è stabilita dall’ Art. 21 D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 , che cita:

  1. Il documento informatico, cui e’ apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e’ liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita’, sicurezza, integrita’ e immodificabilita’.
  2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilita’ dell’autore, l’integrita’ e l’immodificabilita’ del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice  civile. L’utilizzo del dispositivo di firma ((elettronica qualificata o digitale)) si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
    (2-bis)
    Salvo quanto previsto dall’articolo 25, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita’, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.((Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale)).

Quando e dove deve essere apposta la firma autografa sui modelli?

Nei modelli in cui è presente il campo per l’inserimento della firma occorre procedere nel modo seguente:

  • in caso di presentazione telematica:
    • titolare/intestatario/richiedente: non dovrà essere apposta alcuna firma autografa se non nel documento di procura speciale/delega con il quale vengono assolti tutti gli adempimenti previsti per legge (privacy compresa)
    • procuratore speciale/delegato: non dovrà essere apposta alcuna firma autografa in quanto la firma digitale apposta sul modello assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge (privacy compresa)
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