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D.L. "Cura Italia": sospensione termini procedimenti amministrativi

19/03/2020

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 70 del 17 marzo 2020 il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.".

In particolare si segnala:

  • l’art. 103 che dispone la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza:
    Art. 103 "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"

    1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed
      esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti
      alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
      tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
      organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti,
      con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono
      prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
      dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
    2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in
      scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

    3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni
      del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11,
      nonché dei relativi decreti di attuazione.
    4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per
      lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo,
      indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali,
      comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
    5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
      del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del
      medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data,
      sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
    6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30
      giugno 2020.
  • l’art. 104 che dispone la proroga della validità dei documenti di riconoscimento:
    Art. 104 "Proroga della validità dei documenti di riconoscimento"

    1. La validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1,
      lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da
      amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente
      decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta limitata alla data di scadenza
      indicata nel documento.

Testo D.L..

Ultima modifica: 19 Marzo 2020 alle 09:00
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