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Certificati anagrafici

L’ufficio Anagrafe rilascia i seguenti certificati:

  • certificato di stato di famiglia;
  • certificato di residenza;
  • certificato di cittadinanza;
  • certificato di stato libero;
  • certificato di stato vedovile;
  • certificato di godimento dei diritti politici;
  • certificato di esistenza in vita;
  • certificati di iscrizione all’AIRE.

Dal 1 gennaio 2012 la nuova disposizione, introdotta dalla legge di stabilità ( L. 12 novembre 2011 n. 183 ), prevede che i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione siano utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati e debbano riportare, pena la loro nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

In caso la documentazione si debba presentare alla Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, le certificazioni sono sostituite dall’autocertificazione.

Inoltre, se si presenta un’istanza alla pubblica amministrazione ed è richiesta l’esibizione di un documento, non è necessario autocertificare i dati che sono contenuti nel documento stesso.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai ( Art. 2 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ). Per le “istituzioni private” non è un obbligo accettarla, ma una facoltà.

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ( Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) ma non è soggetta ad alcuna imposta di bollo né diritto di segreteria e non è necessaria l’autenticazione della firma.

Per i cittadini iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani residenti all’estero) vengono rilasciati solo i certificati di residenza e stato di famiglia.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

I certificati possono essere richiesti da chiunque ne abbia interesse, e non necessariamente dall’intestatario, purché in possesso delle informazioni necessarie per l’identificazione dell’intestatario.

A chi deve essere presentata

La richiesta deve essere presentata all’ufficio Anagrafe del Comune.

Come deve essere presentata

Per il rilascio dei certificati anagrafici si richiede:

  • conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario;
  • documento d’identità;
  • compilazione dell’apposito modulo di richiesta nel caso in cui il certificato sia intestato ad altre persone o la richiesta avvenga non di persona allo sportello dell’Ufficio Anagrafe;
  • conoscenza certa dell’uso del certificato per determinare l’eventuale esenzione dall’imposta di bollo;
  • marca da bollo di valore vigente (se necessaria).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto)
  • diritti segreteria (se richiesti)

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

La validità delle certificazioni anagrafiche è di 6 mesi.

L’entrata in vigore dalla legge di stabilità ( L. 12 novembre 2011 n. 183 ) ha abrogato il comma 2 dell’ Art. 41 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , che prevedeva la possibilità di produrre certificati, oltre il termine di validità, dichiarando, in fondo al documento, che “le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio”.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.

Ultima modifica: 28 Maggio 2021 alle 12:13
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