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Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) Testamento biologico

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge sulle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento ( L. 22 dicembre 2017 n. 219 ), anche detta legge sul testamento biologico.

Un punto fondamentale della legge è l’introduzione della disciplina delle DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento, con le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, "può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari", dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.

Per la validità delle DAT la legge fa riferimento, innanzitutto, alla forma scritta: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

Possono presentare l’istanza i residenti, maggiorenni e capaci di intendere e volere.

A chi deve essere presentata

La DAT deve essere presentata personalmente:

  • all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del disponente, nonchè gli ufficiali di stato civile del rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero;
  • o presso le strutture sanitarie nel caso in cui le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT;
  • o ai notai e i capi degli uffici consolari all’estero nell’esercizio delle funzioni notarili.

    Come deve essere presentata

    Il disponente deve consegnare personalmente la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) redatta in forma scritta, con data certa e sottoscritta con firma autografa .

    Le DAT contengono la manifestazione della volontà del disponente in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

    Il Comune non può fornire modelli o prestampati, né il personale può prestare aiuto per la redazione delle DAT. Sul territorio, esistono Associazioni, Comitati e altre libere forme associative, senza scopo di lucro, che hanno creato modelli per la redazione delle DAT.

    Per quanto concerne la consegna delle DAT all’Ufficio di Stato Civile, il Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero della Salute ha emesso la Circolare Ministero Interno 8 febbraio 2018 n .1 fornendo chiarimenti concernenti gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni:

    • l’ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune;
    • l’ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna e a riceverla;
    • all’atto della consegna della DAT l’ufficiale di stato civile:
      • fornisce al disponente formale ricevuta di protocollazione che verrà apposta sulla copia della DAT ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale;
      • consegna al disponente copia dell’informativa privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT;
      • raccoglie il consenso alla trasmissione della DAT presso la Banca dati nazionale e, qualora tale consenso non venga fornito, assicura adeguata conservazione presso gli uffici demografici.
  • I requisiti necessari ed essenziali sono i seguenti:

    • essere maggiorenne;
    • essere capace di intendere e di volere;
    • essere residente nel Comune.

    Non sono previsti costi.

    Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

    Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

    Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
    scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
    .

    Ultima modifica: 25 Maggio 2021 alle 11:19
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