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Rilascio copie integrali atti stato civile

La copia integrale di un atto di stato civile è una fotocopia dell’atto stesso contenente quindi tutte le annotazioni riportate sul relativo registro.

Le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di acquisire d’ufficio le copie integrali degli atti di nascita matrimonio o morte occorrenti per procedimenti di cambiamenti di stato civile (ad esempio per il matrimonio) e per motivi inerenti le proprie finalità istituzionali. Quindi in linea di massima il documento potrà essere richiesto dal cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell’ambito dell’attività giudiziaria motivando specificatamente l’interesse al rilascio e sempre che non sussistano dei divieti di legge.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza

La richiesta di copia integrale di un atto di stato civile può essere fatta:

  • solo dai soggetti cui l’atto si riferisce;
  • da persona diversa dai soggetti a cui l’atto si riferisce su motivata istanza comprovante l’interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, oppure decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto.

    E’ possibile delegare altra persona al ritiro del documento richiesto, compilando la relativa sezione presente sul modulo.

    A chi deve essere presentata

    La richiesta deve essere presentata all’ufficio Stato Civile del Comune.

    Come deve essere presentata

    La richiesta deve essere firmata in presenza del funzionario incaricato. In caso contrario dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

La copia integrale deve riguardare atti iscritti o trascritti nei registri dello Stato Civile.

Un atto di nascita è iscritto o trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune se:

  • la nascita è stata dichiarata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune;
  • al momento della nascita la madre era residente nel Comune;
  • la nascita è avvenuta all’estero e l’atto è stato trascritto nei Registri di stato Civile del Comune (di norma l’atto viene trascritto se almeno uno dei genitori è residente o iscritto all’AIRE del Comune al momento della nascita del figlio).

Un atto di matrimonio è iscritto o trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune se:

  • il matrimonio è avvenuto nel Comune;
  • il matrimonio è avvenuto altrove anche all’estero ma trascritto nel Comune (l’atto viene trascritto di norma se almeno uno degli sposi era residente nel Comune al momento del matrimonio).

Un atto di morte è iscritto o trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune se:

  • la morte è avvenuta nel Comune;
  • la morte è avvenuta altrove anche all’estero ma trascritta nei registri di Stato Civile del Comune (l’atto viene trascritto se al momento dell’evento la persona risiedeva nel Comune).

Non sono previsti costi.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 25 Maggio 2021 alle 11:18
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