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Safety & Security Manifestazioni pubbliche temporanee

Si tratta di eventi di diversa natura (socio-politica, commerciale, religiosa, sportiva, di spettacolo/trattenimento, ecc.), per i quali è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Entrambi gli aspetti devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa fornita dai singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano le richieste di realizzazione delle manifestazioni.

La sicurezza di tali manifestazioni è regolata dal T.U.L.P.S. e dal relativo Regolamento ed è stata oggetto della Circolare Ministero dell’Interno 18 luglio 2018 n. 11001/1/110/(10) a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, Prefetto Matteo Piantedosi.

Alcuni di questi eventi a livello autorizzatorio rientrano nella competenza comunale, per cui l’organizzatore della manifestazione dovrà presentare al SUAP con congruo anticipo (almeno 30 gg. prima della data di svolgimento dell’evento), un’istanza corredata dalla documentazione necessaria in relazione allo specifico evento in programma, recante anche l’indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo soggetti sottoposti al parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ( Art. 80 T.U.L.P.S. ), il Comune, ai fini del rilascio dell’autorizzazione, acquisirà il predetto parere. Fino a 200 persone il parere della Commissione di Vigilanza è sostituito dalla relazione tecnica del professionista abilitato ( Art. 141 Regolamento T.U.L.P.S. c. 2).

Nelle altre ipotesi, cioè per eventi non sottoposti al parere della Commissione di vigilanza, il Comune potrà invece rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Tuttavia, qualora nella fase istruttoria comunale vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un’analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alia tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura, che valuterà l’opportunità di coinvolgere il CPOSP – Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica. Nell’ambito di tale Comitato – che potrà fare riferimento alle “Linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità”, allegate alla Circolare Ministero dell’Interno 18 luglio 2018 n. 11001/1/110/(10) – saranno definiti i dispositivi di security, nonchè valutati quelli di safety, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall’organizzatore, ove ciò risulti necessario in un’ottica di ottimizzazione dell’efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

Infine, con riferimento alle manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 del T.U.L.P.S. (riunioni e manifestazioni pubbliche, sfilate civili e processioni e funzioni religiose fuori dai luoghi destinati al culto), l’organizzatore dovrà provvedere ad inviare apposita comunicazione al Questore, il quale provvederà in merito, interessando il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

E’, in ogni caso, fatta salva l’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di organizzazione e assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.

Attività e modelli

Informazioni

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.

Requisiti morali: per esercitare un’attività di manifestazione pubblica, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Disponibilità dell’area: avere la disponibilità dell’area in cui si intende esercitare l’attività.

Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Agibilità: quando si tratta di spettacoli/trattenimenti pubblici, in caso di impianti con capienza superiore alle 200 persone occorre il possesso della licenza di agibilità ai sensi dell’ Art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che attesti le condizioni generali di sicurezza, verificate dalla Commissione di Vigilanza sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo. Per capienze fino a 200 persone sarà sufficiente la relazione tecnica del professionista di cui all’ Art. 141 Regolamento T.U.L.P.S. comma 2.

Impatto acustico: comunicazione di impatto acustico se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; istanza e relativa documentazione di impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione e in questo caso l’attività si potrà avviare solo dopo il rilascio del nulla osta.
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Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

    Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.

Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.

Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Nel caso l’utente sia autenticato è possibile consultare le informazioni dalla sezione La mia
scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento
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Ultima modifica: 29 Agosto 2023 alle 15:22
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