Si informa che ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 287/1951 sul riordinamento dei Giudizi di Assise e successive modificazioni ed integrazioni, verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti di Assise d’Appello.
I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti (art. 9 e 10 Legge n. 287/1951):
- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
- licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’Assise di Appello.
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare (art. 12 Legge n. 287/1951):
- i magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Tutti i residenti nel Comune, non ancora iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, ma in possesso dei requisiti sopra specificati, sono invitati ad iscriversi entro il 31/07/2023 nei rispettivi elenchi integrativi.
Dato atto che l’Ufficio del Giudice Popolare è obbligatorio, la Commissione Comunale integrerà gli elenchi con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti dalla legge (art. 15, comma 1, Legge n. 287/1951).