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Addizionale IRPEF

Ufficio collegato: Ufficio Tributi
Esiste dal 1.1.1999 ed è dovuta al Comune dove il soggetto passivo ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell’anno cui si riferisce tale addizionale. I presupposti per il calcolo sono gli stessi previsti per l’applicazione ai fini Irpef (possesso di redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d’impresa, ecc.). Il comune di Orco Feglino ha istituito l’addizionale Irpef dal 2001.

L’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale stessa. L’imposta è calcolata applicando l’aliquota fissata dal comune al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili, ed è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.
Il versamento dell’addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30% dell’addizionale ottenuta applicando l’aliquota fissata dal comune per l’anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell’anno precedente.

Il Comune non ha approvato la soglia di esenzione da applicare a tutti quei cittadini che siano in possesso di specifici requisiti reddituali.

Le delibere di determinazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF devono essere approvate dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come stabilito per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006.

 

Le delibere, ai sensi dell’art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono essere pubblicate sul presente sito internet www.finanze.it. In particolare, affinché le stesse esse abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce. In mancanza di pubblicazione della delibera di determinazione delle aliquote entro il termine del 20 dicembre di ciascun anno, si applicano le aliquote stabilite per l’anno precedente.

Si deve aggiungere che, in virtù della modifica normativa introdotta dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 175 del 2014, il quale ha soppresso all’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 360 del 1998, le parole “salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l’anno di riferimento”, l’acconto dell’imposta in questione deve essere determinato, in ogni caso, sulla base delle aliquote e dell’esenzione vigenti nell’anno precedente. E’ stata eliminata, infatti, la possibilità di riscuotere  già in sede di acconto l’imposta sulla base delle aliquote deliberate per il nuovo anno, che prima era riconosciuta a condizione che la delibera fosse stata pubblicata entro il 20 dicembre dell’anno precedente.

 

Ai fini della pubblicazione sul presente sito, le delibere – ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014 – devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l’inserimento del testo delle stesse nell’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it) e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all’eventuale esenzione stabilite. Per effettuare tali adempimenti, occorre accedere all’area riservata del Portale, selezionare il Servizio Normativa tributi locali e, quindi, la sezione denominata Addizionale IRPEF.

Pertanto, a decorrere dall’anno d’imposta 2015, in applicazione del citato art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, non sono più ammesse modalità di invio delle delibere relative all’addizionale comunale all’IRPEF diverse dalla trasmissione telematica mediante il Portale, secondo quanto sopra specificato. Devono, pertanto, intendersi superate le modalità di invio degli atti individuate dall’art. 1, comma 2, del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 maggio 2002

ALIQUOTE APPLICATElink Dipartimento delle Finanze

Normativa
D. Lgs. 28.09.1998, n° 360 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1.
L. 296/06, articolo 1, commi 142, 143 e 144.

Ultima modifica: 14 Dicembre 2021 alle 17:24
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