La richiesta di autorizzazione interessa tutti i soggetti che intendono effettuare movimenti di terreno nonché qualsiasi attività che comporti cambiamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi (compresa l’impermeabilizzazione) in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici.
L’ Art. 3 L.R. 12 aprile 2011 n. 7 stabilisce che a far data dal 1 maggio 2011, le funzioni in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 e s.m.i. siano trasferite ai Comuni.
In alternativa alla domanda di autorizzazione è possibile presentare una denuncia di inizio attività per movimenti di terreno di modesta rilevanza, così come definiti all’ Art. 35 L.R. 22 gennaio 1999 n. 4 commi 2 e 3.
All’art. 35 comma 4 della stessa legge vengono elencati gli interventi per i quali non è dovuto alcun titolo abilitativo.
Le perimetrazioni ufficiali delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono depositate presso le Strutture del Corpo Forestale dello Stato.