IMU
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell’imposta.
Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.
Resta confermata l’esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all’acquirente:
- mese di 28 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 29 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
- mese di 30 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
- mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Soggetti passivi
I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali, il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) dell’art.1, comma 741, della L 160/2019, e delle relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”
“Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”
Il beneficio fiscale per l’IMU sull’abitazione principale spetta esclusivamente se nell’immobile da agevolare, oltre alla residenza e dimora del proprietario, vi è anche quella dei componenti il nucleo familiare.
Base imponibile aree fabbricabili
La base imponibile delle aree edificabili è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d’uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
- prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Il valore delle aree edificabili, costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, deve essere DICHIARATO utilizzando il modello di dichiarazione IMU/IMPi approvato con decreto MEF 24/04/2024.
NB: In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora art.3, comma 1, lettere c), d), e) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380), la base imponibile e’ costituita dal valore dell’area, la quale e’ considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
In fondo alla presente pagina sono pubblicate:
- la delibera di G.C. n.43 del 30/07/2020 con cui il Comune ha approvato, ai fini tributari, i valori di mercato, di mero indirizzo, dei terreni individuati nel Piano regolatore Comunale – PRG – come aree edificabili;
Terreni agricoli
I terreni agricoli ricadenti nel Comune di Orco Feglino sono esenti dall’IMU in quanto Comune classificato totalmente montano ai sensi della circolare n.9 del 14 giugno 1993.
Novità IMU
- agevolazione abitazione principale: ecco cosa cambia dall’1/1/2022: IMPORTANTE: Con sentenza della Corte Costituzionale n. 209 depositata in data 13/10/2022, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle previsioni contenute nel DL 201/2011 – art. 13 comma 2, quarto periodo, come modificato dall’art.1 comma 707 lett.b) della Legge n. 147/2013 e dell’art. 1 comma 741 lett. b), primo periodo, della Legge n. 160/2019
La Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale in “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
- Esenzione IMU “Beni merce” (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 – Legge di Bilancio 2020) . A decorrere dal 1° Gennaio 2022 sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza.
- Esenzione immobili Cat. D3: Per l’anno 2023 non è più stata prorogata l’esenzione per gli immobili categoria D/3 destinati a cinema, teatro, etc..
- Riduzioni rimangono invariate la riduzione del 50% per i comodati gratuiti a famigliari (Legge di Bilancio 2019, all’articolo1 del comma 1092 ).
- Dichiarazione IMU, dal 1° Gennaio 2022 è previsto l’esonero della dichiarazione per le case concesse in comodato d’uso gratuito ai familiari di primo grado e per gli immobili con contratto di locazione con canone concordato.
- Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: la Legge 197/2022 introduce all’art.1 c.759 della Legge 160/2019 la lettera g-bis stabilendo che sono considerati esenti da IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria.
Dichiarazione IMU
La dichiarazione va presentata nei casi in cui sorga/si perda il diritto a fruire di riduzioni / esenzioni ovvero di aliquote agevolate deliberate dal Comune; si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione. Per le variazioni intervenute nel 2023 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2024.
Base imponibile fabbricati
Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 immobili in cat. A – C2 – C6 – C7, escluso A10
140 immobili in cat. B – C3 – C4 – C5
65 immobili in cat. D escluso D5
80 immobili in cat. D5 e A10
55 immobili in cat. C1
Riduzioni IMU per i fabbricati
– Fabbricati, esclusi quelli in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato a parenti in primo grado (genitori/figli) e, in caso di morte del comodatario, anche al coniuge di quest’ultimo solamente in presenza di figli minori: la base imponibile è ridotta del 50% purché ricorrano tutte le condizioni previste all’1, comma 747, della Legge n. 160/2019 e precisamente:
1) il comodante deve possedere una sola abitazione in Italia e risiedere nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, con esclusione degli immobili di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A9;
2) il comodatario deve utilizzare l’immobile come sua abitazione principale;
3) il contratto di comodato deve essere registrato.
Se l’immobile concesso in comodato è storico, la riduzione del 50% della base imponibile si cumula con quella prevista per gli immobili storici.
– Fabbricati inagibili o inabitabili: la base imponibile è ridotta del 50%.
Ai sensi dell’art. 9 del vigente Regolamento IMU, l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2011, n. 380.
Non costituisce motivo di inagibilità/inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
Non sono, altresi, considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi
Riduzione IMU per i pensionati residenti all’estero : per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, torna ad essere pari al 50% dopo che, solo per il 2022, era stata portata al 62,5% (imposta ridotta al 37,5% – Art. 1, comma 743, Legge 234/2021). Il calcolo in “REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE” comporta che il lavoratore abbia versato parte dei contributi in Italia e parte in un Paese estero e le convenzioni internazionali stipulate tra Italia e altri Paesi consentono di poterli totalizzare. Quindi l’agevolazione si applica solo ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale e siano residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (si consiglia di consultare la sezione INPS sulle informazioni utile sulla pensione in regime internazionale).
Per poter avere diritto a tale agevolazione i soggetti aventi diritto devono presentare apposita dichiarazione IMU.
Le scadenze per il 2024 sono il 17 Giugno e il 16 Dicembre.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento dell’ IMU deve essere effettuato con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:
IMU | DESCRIZIONE |
3912 | Abitazione principale censita in categoria A/1 A/8 A/9 e pertinenze |
3916 | Aree Fabbricabili |
3918 | Altri Fabbricati |
3925 | Immobili produttivi classificati in categoria catastale D – QUOTA STATO (0,76%) |
3930 | Immobili produttivi classificati in categoria catastale D – INCREMENTO COMUNE (0,10%) |
Si ricorda che il codice Ente del Comune di Orco Feglino è D522.
Il modello F24 è disponibile on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento dell’F24 può essere effettuato presso uffici postali, banche e on line.
Si ricorda che il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno d‘imposta 2023 è stabilito al 30 giugno 2024. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per anni precedenti purché i dati dichiarati risultino invariati e a condizione che non differiscano da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo.