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Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Whistleblowing

Whistleblowing è l’attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere le segnalazioni di condotte illecite di cui il soggetto sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro o di collaborazione Ai fini della disciplina del whistleblowing, per ”dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

Da sottolineare il fatto che gli illeciti non si riferiscono solo alla categoria dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, bensì a tutte le situazioni in cui si riscontri un abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, es. sprechi, conflitti di interesse non dichiarati, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedimentali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazioni delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro.

APPLICAZIONE INFORMATICA ANAC

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con un Comunicato del Presidente in data 6 febbraio 2018, ha ufficialmente predisposto l’uso dell’applicazione informatica Whistleblower per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti
L’attività di vigilanza anticorruzione dell’Autorità si svolge ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla legge n. 190/2012, in un’ottica di prevenzione e non di repressione di singoli illeciti.
L’Autorità, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)», in un’ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un’interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Amministrazione oggetto di segnalazione o disporre l’invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l’Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l’Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

L’ANAC in base alla normativa attualmente vigente:

  • NON tutela diritti e interessi individuali;
  • NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
  • NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
  • NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
  • NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

Registrando la segnalazione sul portale ANAC, si ottiene un codice identificativo univoco, ”key code”, da utilizzare per ”dialogare” con ANAC e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata. Il codice identificativo univoco della segnalazione va conservato, in quanto, in caso di smarrimento, lo stesso non potrà essere recuperato o duplicato in alcun modo. Grazie all’utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata sul portale ANAC, consente al segnalante di ”dialogare” con l’Autorità in modo anonimo e spersonalizzato.
L’utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower.

Ultima modifica: 27 Maggio 2022 alle 12:25
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